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Disegno di legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" - N. 2472-B Approvato al Senato Giovedì 28 Marzo 2012 di Filippo Grasso - mer 04 apr 2012, 08:50 [Categoria: Notizie]
DDL- Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani- Articolo 8 per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali.

Disegno di legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" - N. 2472-B
Approvato al Senato Giovedì 28 Marzo 2012

Art. 8
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per “albero monumentale” si intendono :
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età e dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3 del presente articolo, ed è istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali e alla redazione e all’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. Dell’avvenuto inserimento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite internet, delle amministrazioni pubbliche e delle collettività.

2. Entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1. Effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dagli enti individuati dalle regioni, ai sensi del comma 2, e sulla base di tale censimento, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato, L’inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta , previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a uro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili , dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 1 milione di Euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n.307.




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